argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 novembre 2018, n. 29354, ha accolto con rinvio, il ricorso degli eredi di un correntista del Banco popolare di Milano, segnando così un nuovo punto a favore dei risparmiatori coinvolti nel crack dei bond argentini che nel 2001 travolse 250 mila risparmiatori (per un totale di 8 miliardi di dollari). Anche su Parmalat si aprono nuove speranze, in quanto per la Suprema Corte «Banca Sella è responsabile contrattualmente del minor guadagno del cliente per l’inesecuzione di un ordine di vendita, al prezzo indicato, di azioni Parmalat nel periodo di oscillazioni precedenti l’azzeramento del titolo». Infatti, «nel trading online la banca che non esegue l’ordine telematico di vendita di azioni impartito con stop order non può affermare la corresponsabilità dell’investitore privato perché questi non ha proceduto a una successiva vendita nei giorni di minore scostamento dal prezzo inizialmente indicato». In tal senso, la Suprema Corte «esclude che tale circostanza sia configurabile come una colpa del cliente – per mancata diligenza – con conseguente riduzione proporzionale del danno che la banca deve risarcirgli».