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Con la Sentenza n. 40791 del 15 settembre 2022 (dep. 27 ottobre 2022), la Quinta Sezione della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “il diritto al silenzio dell’imputato in sede di giudizio penale non corrisponde un analogo diritto nell’ambito della procedura fallimentare, ciò in quanto il fallito ha l’obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio; la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito o, in caso di società, sull’amministratore, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato; e ciò non interferisce col diritto al silenzio garantito all’imputato in sede processual-penale”.