Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2022 - Sulle misure di tutela della sicurezza e della salute del personale di genere femminile

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza n. 36538 del 27 settembre 2022 (ud. 15 giugno 2022), la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha evidenziato che il d.lgs. n. 151 del 2001, art. 11, comma 1 (espressamente richiamato dal d.lgs. n. 81 del 2008 art. 28, comma 1) prevede una specifica ed aggiuntiva valutazione a carico del datore di lavoro, con riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C al medesimo testo normativo. La circostanza che i rischi non siano attuali, in quanto non vi sia tra il personale una donna in gravidanza, non esime, pertanto, il datore di lavoro dalla valutazione imposta dal d.lgs. n. 151 del 2001, art. 11, dovendo egli comunque compilare il DVR considerando tutti i rischi ipotetici e le misure di prevenzione da adottarsi nel caso di gravidanza. Né è consentito derogare alla previsione di legge adducendo una presunta infertilità del personale dipendente dovuta all’età. Invero, il d.lgs. n. 151 del 2001, art. 6, comma 2, prevede che le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio previste dal capo secondo del decreto, nel quale è ricompreso l’art. 11, si applicano “altresì alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età”, ciò che ulteriormente conferma come la valutazione di quei profili di rischio vada comunque effettuata dal datore di lavoro che, come nella specie, occupi personale di genere femminile.