Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - Truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. e malversazione ai danni dello Stato ex art. 316 bis c.p.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 luglio 2022 (ud. 6 maggio 2022) n. 28416, si è soffermata sul discrimine e sui rapporti tra la fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e quella di cui all’art. 316 bis c.p. (malversazione ai danni dello Stato). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che entrambe le fattispecie presentano, quale presupposto imprescindibile, l’esistenza di condizioni di favore - fino all’assoluta gratuità - nella prestazione, precisando, altresì, che, nonostante le apparenti differenze lessicali, l’art. 316 bis c.p. si presenta come una prescrizione parallela all’art. 640 bis c.p., operante, però, non nel momento percettivo della erogazione, ma nella fase esecutiva. Nel motivare siffatta conclusione, la Corte di Cassazione ha osservato che, dal raffronto di tali ipotesi delittuose emerge che la condotta punita dall’art. 316 bis c.p. riguarda «contributi, sovvenzioni o finanziamenti», laddove, per contro, l’oggetto materiale della truffa aggravata (e dell’indebita percezione ex art. 316 ter c.p.) non comprende tale ultima categoria ed include invece i mutui agevolati nonché, quale previsione di chiusura, altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate. Da ciò potrebbe trarsi la conclusione che l’ambito di applicabilità dell’art. 316 bis c.p. sia più ristretto di quello delineato dall’art. 640 bis c.p. (e dall’art. 316 ter c.p.). Sennonché, come si è autorevolmente rilevato in senso contrario, la formulazione adottata dall’art. 316 bis c.p. restringe solo apparentemente l’ambito di applicabilità della norma, quanto alla serie delle erogazioni pubbliche, rispetto all’elencazione degli incentivi evocata per la truffa aggravata e per l’indebita percezione, in quanto le categorie dei finanziamenti, sovvenzioni e contributi esauriscono i modelli generali delle erogazioni di denaro e beni di provenienza pubblica. Secondo la Suprema Corte, pertanto, si dovrebbe rifuggire da un approccio esasperatamente classificatorio, anche in ragione delle oscillazioni definitorie presenti nella normativa amministrativa di settore, in quanto sarebbe palese l’intento del legislatore di prescindere da ogni criterio puramente nominalistico nell’individuazione delle sovvenzioni rilevanti.