Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e proporzionalità del sequestro preventivo.

argomento: News del mese - Diritto Penale

Articoli Correlati: Truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. - sequestro preventivo - proporzionalità

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 10 giugno 2022 (ud. 9 marzo 2022) n. 22794, nel dare atto dell’esistenza di una “giurisprudenza non uniforme”, si è pronunciata in ordine al rapporto tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e principio di proporzionalità in caso di illecito plurisoggettivo. In questo senso, la Suprema Corte ha affermato che, solo nel caso in cui la natura della fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano d’individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo può essere disposto per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti. Trattasi di un principio che, in ogni caso, dev’essere posto in connessione con il principio di proporzionalità della misura cautelare, in forza del quale, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, essa dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco. Il principio di proporzionalità, peraltro, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità giudiziale nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie. Il giudice, dunque, all’atto dell’adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, deve evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall’alveo dei propri effetti tipici, si risolva in una sostanziale inibizione per l’operatività economica del soggetto attinto dal sequestro, sino a determinarne la paralisi o la cessazione definitiva.