Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Concorsi pubblici ed esercizio della discrezionalità tecnica da parte della commissione di concorso

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Lazio, sez. III bis, nella sentenza del 15 giugno 2022, n. 8029, in materia di concorsi pubblici, ha ribadito il principio secondo cui nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite la Commissione di concorso è chiamata a formulare un giudizio tecnico-discrezionale che è espressione di puro merito e come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, ad eccezione dei casi in cui tale giudizio risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto. Nel caso oggetto della pronuncia, in particolare, la parte ricorrente aveva ritenuto illegittima una domanda oggetto del concorso con la quale era stato sottoposto ai candidati un “caso” da risolvere in occasione della prova scritta, quando, invece, tale forma di quesito era stata prevista solo per la prova orale. Nello specifico era stato chiesto al candidato di illustrare quali fossero gli strumenti a disposizione di un dirigente scolastico per contrastare fenomeni devianti quali il significativo assenteismo dalle lezioni ed i frequenti ritardi negli ingressi in classe. Con riferimento a tale doglianza il giudice amministrativo ha richiamato una pronuncia del Consiglio di Stato (la n. 395 del 2021) nella quale è stato affermato che la specifica doglianza “con cui si lamenta l’erronea reiezione della censura relativa alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come “casi pratici” da risolvere […] costituisce un motivo che impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione.