Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - L’attribuzione del buono pasto nel pubblico impiego privatizzato

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con l’ordinanza 25 maggio 2022 n. 16929, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo la quale, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva); ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D. lgs. n. 151/2001, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore, né può valere l’equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative di cui al comma 1 dell’art. 39 dello stesso D. lgs., che vale agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, in quanto l’attribuzione dei buoni pasto è finalizzata a compensare l’estensione dell’orario lavorativo disposta dalla Pubblica Amministrazione e a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati