argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, mediante risposta ad interpello numero 272 del 18 Maggio 2022, ha specificato come gli accantonamenti ad un fondo per recupero ambientale non siano deducibili fino all’effettivo sostenimento della spesa. Il caso in oggetto riguardava i costi di ripristino ambientale di un impianto fotovoltaico - smaltimento dei pannelli e bonifica del terreno - al termine dell’attività sulla base dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto rilasciata dalla Provincia e della Convenzione stipulata con il GSE. L’istante riteneva di poter dedurre in bilancio l’accantonamento al fondo per recupero ambientale ripartendo il costo proporzionalmente fino alla scadenza della Convenzione. Di diverso parere è L’Agenzia delle Entrate che afferma come gli accantonamenti al fondo non siano fiscalmente deducibili ove non sia certo il periodo di cessazione dell’attività e, quindi, il momento in cui gli oneri saranno effettivamente sostenuti. L’Agenzia delle Entrate in conclusione specifica come “Resta ferma la deducibilità degli oneri qui in commento nel momento in cui il predetto fondo sarà utilizzato a seguito del sostenimento dei costi di ripristino dei luoghi su cui insiste l’impianto.”