Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

09/05/2022 - Condizione per la devoluzione del patrimonio agli ETS in trasmigrazione

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota dell’8 aprile 2022, n. 6137, ha affermato che la devoluzione del patrimonio residuo di una società a responsabilità limitata ad una associazione di promozione sociale in trasmigrazione deve essere condizionata all’impegno del beneficiario di accantonare e utilizzare i proventi ricevuti al momento dell’effettivo perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS e, in caso di esito negativo, di donare le risorse medesime alla Fondazione Italia Sociale. Il Ministero ha sottolineato, in primo luogo, come l’art. 12, comma 5 d.lgs. 112/2017 stabilisca la possibilità di devoluzione del patrimonio residuo delle imprese sociali ad enti del Terzo Settore soltanto se costituiti e operanti da almeno tre anni. Fino all’operatività del RUNTS rientrano in tale denominazione tutti gli enti regolarmente iscritti nei registri in vigore, i quali dovranno procedere alla trasmigrazione dei dati ex art. 54 CTS. Durante tale processo, tuttavia, gli enti coinvolti continueranno a mantenere i diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. Da ciò consegue, in linea teorica, il rispetto dei requisiti previsti per la devoluzione del patrimonio, ma – non potendo l’ente in questione essere sicuro dell’esito positivo della trasmigrazione – il Ministero ha prescritto la necessità di condizionare il buon esito dell’operazione agli impegni esaminati in precedenza.