argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la sentenza 11 aprile 2022 n. 11665, la Corte di Cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nell’ambito del licenziamento disciplinare ove la condotta addebitata al lavoratore abbia un pari disvalore disciplinare rispetto a quelle punite dal contratto collettivo con sanzione conservativa, il giudice, sebbene gli sia precluso applicare la tutela reintegratoria alle ipotesi non tipizzate dalla contrattazione collettiva, se ritiene che tale condotta non costituisca comunque giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, utilizzando la graduazione delle infrazioni disciplinari articolate dalle parti collettive come parametro integrativo delle clausole generali di fonte legale, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 183/2010, potrà dichiarare illegittimo il recesso e, risolto il rapporto di lavoro, applicare la tutela indennitaria prevista dall’art. 18, comma 5, della Legge n. 300/1970.