Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/04/2022 - Accertamento fatti principali diversi da parte del CTU: è configurabile la nullità assoluta

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza del 28 febbraio 2022, n. 6500, ha affermato che si configura una nullità relativa – che può essere rilevata attraverso un’iniziativa di parte in sede di prima difesa o tramite istanza successiva all’atto viziato o alla notizia del medesimo – nel caso in cui siano accertate da parte del consulente tecnico d’ufficio fattispecie differenti rispetto a quelle sollevate dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, ovvero vengano acquisiti documenti che il consulente nominato utilizzi al fine di rispondere al quesito postogli in violazione del principio del contraddittorio delle parti. Al contrario, invece, se nel rispondere al quesito postogli il consulente rilevi fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti e utilizzati come base per la domanda e le eccezioni viene configurata o una nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, un motivo d’impugnazione ex art. 161 c.p.c. La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla distinzione tra potere di allegazione e potere di rivelazione, sottolineando come il primo competa esclusivamente alla parte e si basi sul principio della domanda e, conseguentemente, su quello del dispositivo mentre il secondo possa interessare sia il giudice che la parte. Inoltre, è stato richiamato quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 21926/2021, che ha stabilito come il perimetro d’indagine del consulente legittimi il medesimo ad acquisire ogni elemento necessario per rispondere al quesito postogli «sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazione che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalla stesse». Conseguentemente, è lecito per il consulente estendere il proprio giudizio a fatti pubblicamente consultabili.