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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 febbraio 2022, n. 4038 ha affermato che la riproduzione integrale di opere d’arte non integra alcune delle fattispecie previste per la libera utilizzazione, la quale si configura solo in caso di riproduzione strumentale a fini di critica e discussione. Nel caso de quo, gli eredi di un artista defunto citavano in giudizio un ente per violazione del diritto d’autore derivante dalla pubblicazione di un’opera avente ad oggetto la catalogazione informatica dei dati dei lavori del pittore. La Corte d’Appello riteneva legittima la pubblicazione medesima, e, per tale ragione, gli eredi ricorrevano in Cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 70, 12, 13, 17 e 18, comma 3 L. 633/1941. La Suprema Corte, riprendendo la Sentenza n. 2089/1997, ha ricordato come «la riproduzione di opere d’arte – inserite, nella specie, nel catalogo di una mostra – allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime […] non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera, previste in via di eccezione al regime ordinario dell’esclusiva dall’art. 70 cit». Conseguentemente, la tesi dei giudici di merito che stabilisce la legittimità di duplicazione di una parte della produzione di un artista deve essere respinta. La Corte di Cassazione ha ricordato, inoltre, come «[…] per godere del regime delle libere utilizzazioni […] detta riproduzione deve essere strumentale agli scopi di critica e discussione, oltre che al fine meramente illustrativo correlato ad attività di insegnamento e di ricerca scientifica dell’utilizzatore e non deve porsi in concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera che compete al titolare del diritto […]».