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Articoli Correlati: traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) - lobbismo - condizioni di rilevanza penale.
La Sesta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 13 gennaio 2022 (ud. 14 ottobre 2021) n. 1182, pronunciandosi in relazione al delitto di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), ha affermato che in assenza di una disciplina organica del lobbismo, volta a disciplinare le “modalità abusive” di “contatto” tra mediatore e pubblico agente, e quindi in mancanza di riferimenti chiari volti a definire la “illiceità modale” della mediazione, il connotato di illiceità della mediazione onerosa deve essere correlata allo “scopo”, alla finalità dell’attività d’influenza. La mediazione è pertanto illecita se è volta alla commissione di un reato idoneo a produrre vantaggi al committente.