Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/01/2022 - Sugli indici dello sfruttamento integrante il delitto di caporalato

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza n. 45615 del 13 dicembre 2021 (ud. 11 novembre 2021), la Quarta Sezione penale della Suprema Corte ha precisato che la norma di cui all’art. 603-bis c.p., come novellata nel 2016, come già quella del 2011, «non definisce il concetto di sfruttamento - almeno non lo definisce in modo diretto -, ma lo “indicizza”, individuando alcuni elementi di contesto da cui è possibile desumere la prova dello sfruttamento. Gli indici di sfruttamento, come chiaramente affermato nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge, non fanno parte del fatto tipico, dal che deriva che la loro genericità non costituisce un vulnus alle garanzie sottese al principio di legalità. E nemmeno gli stessi possono consentire presunzioni, assolute o relative, dello sfruttamento, perché altrimenti contrasterebbero con i principi di garanzia che presiedono alla materia processuale. Tutt’al più, costituiscono delle linee guida che, secondo le intenzioni del legislatore, possono aiutare l’interprete a meglio destreggiarsi in un ambito interpretativo così poco definito e a diradare la vaghezza del concetto di sfruttamento. Il legislatore ha individuato quattro indici di sfruttamento […]:1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2. la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. […] ricondotte violenza, minaccia ed intimidazione al rango di aggravanti, è restata immutata con la novella del 2016 la struttura della disposizione penale, non solo perché sempre basata sul concetto di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno, ma anche perché il legislatore ha adottato la medesima tecnica legislativa e di tipizzazione della condotta di sfruttamento - ovvero l’elencazione di indici quali sono la remunerazione, il tempo di lavoro, le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, i metodi di sorveglianza e le situazioni alloggiative - che già la giurisprudenza aveva enucleato rispetto alla fattispecie di cui all’art. 600 cod. pen.. E questo, peraltro, non fa che aumentare la difficoltà di distinguere le due fattispecie».