argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 novembre 2018, n. 29354, in merito ai bond argentini ha stabilito che «non è improponibile l’azione intrapresa dall’investitore italiano nei confronti della banca intermediaria nell’acquisto di “bond” argentini, e fondata sulla nullità, l’annullamento o la risoluzione per inadempimento, del contratto di intermediazione finanziaria, oppure sulla responsabilità risarcitoria dell’intermediario in conseguenza degli obblighi che ad esso fanno carico, per effetto della mera pendenza del giudizio arbitrale, precedentemente intrapreso dall’investitore innanzi all’“International Centre for the Settlement of Investiment Disputes” (ICSID), ai sensi dell’art. 8, comma 4, della l. n. 334 del 1993, di ratifica dell’Accordo di Buenos Aires tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina del 22 maggio 1990, perché le due azioni si differenziano riguardo ai soggetti, al “petitum” ed alla “causa petendi”».