Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - L’elenco degli esperti indipendenti: le Informative n. 102 e n. 108 del CNDCEC

argomento: News del mese - Economia Aziendale

Articoli Correlati: d.l. n. 118/2021 - composizione negoziata della crisi - elenco degli esperti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella seduta del 27 ottobre 2021, ha approvato il “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147”, reso noto con l’Informativa n. 102 dell’8 novembre 2021. Il regolamento in parola, oltre alle modalità di formazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco degli esperti indipendenti – e pertanto di raccolta e verifica della documentazione necessaria per la richiesta di iscrizione –, disciplina l’obbligo formativo e l’organizzazione e accreditamento da parte degli Ordini dei corsi valevoli ai fini dell’iscrizione, le attribuzioni dell’Ordine territoriale e l’attività d’istruttoria della domanda d’iscrizione all’Elenco. Inoltre, in tema di iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti, il CNDCEC ha trasmesso l’Informativa n. 108 del 19 novembre 2021, con la quale ha inviato copia del modello di domanda per l’iscrizione, nel quale sono altresì esplicitati gli incarichi che ciascun professionista potrà documentare per comprovare le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; in ordine all’assolvimento dell’obbligo formativo, è prevista la possibilità per il professionista di produrre – tramite sottoscrizione di apposita dichiarazione – l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni dalla domanda. L’iscrizione da parte dell’Ordine professionale avverrà solo successivamente alla verifica dell’effettivo espletamento dell’obbligo formativo.