Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - Note di credito da “provare” per la deduzione della perdita

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con ordinanza numero 37174 del 29 novembre 2021, ha specificato che per potersi dedurre una perdita su crediti è necessario che il soggetto abbia preventivamente tentato il recupero delle stesso con azioni rimaste infruttuose. Le conclusioni della Suprema Corte, riprendendo l’ordinanza numero 743/2021, affermano che la rinuncia al credito mediante emissione di note di credito non debba essere considerato un atto di liberalità che sarebbe indeducibile dal reddito di impresa. A nulla rileva la circostanza che tale attività - emissione di note di credito a storno di crediti commerciali in essere - possa aver determinato nella contabilità della controparte l’emersione di una sopravvenienza imponibile. Occorre rilevare che la pronuncia in esame fa riferimento alla normativa ante 2013: l’attuale disciplina prevede che gli elementi certi e precisi necessari per la deduzione delle perdite su crediti siano riscontrabili anche qualora i crediti siano cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili OIC 15; tuttavia l’Agenzia delle Entrate, nella propria attività di controllo, potrà verificare l’eventuale antieconomicità del contribuente nel rilevare una perdita di esercizio altrimenti configurabile come liberalità.