Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - Giusto il risarcimento per gli amministratori di s.r.l. revocati senza giusta causa

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con la Sentenza del 9 giugno 2021, n. 4898, si è espresso in tema di revocabilità dell’amministratore di una società a responsabilità limitata e condizioni che devono essere rispettate affinché dalla risoluzione del rapporto non scaturisca un risarcimento del danno. In primo luogo, il Tribunale di Milano ha sottolineato come sia indispensabile che la delibera assembleare di revoca esprima in maniera precisa la giusta causa, essendo la mancata declinazione della medesima non sanabile successivamente. La questione diventa complicata nel caso in cui non vi sia un inadempimento tale da giustificare la non spettanza dell’emolumento e costituire la giusta causa di revoca, o comportamenti che inducano a mettere in discussione il “pactum fiduciae” tra l’amministratore e la società. Il Tribunale di Milano, richiamando un proprio precedente pronunciamento, ha evidenziato come in caso di nomina a tempo determinato operi l’art. 2383, comma 3 c.c. con conseguente congruo risarcimento al soggetto revocato, mentre in caso di nomina a tempo indeterminato si debba far riferimento all’art. 1725 c.c. che prevede un congruo periodo di preavviso. In tale sede giova ricordare come la revoca ad nutum non costituisca vizio che affligge in qualche modo la delibera assembleare, ma bensì presupposto per un eventuale richiesta di risarcimento. Il Tribunale di Milano ha stabilito come un giusto preavviso possa essere quantificato in un lasso di tempo pari a sei mesi, con conseguente quantificazione del risarcimento monetario nella misura di «sei mensilità di compenso» rispetto all’ultimo deliberato dall’assemblea, escludendo dal computo tutti i compensi straordinari.