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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 novembre 2021, n. 31904, ha affrontato il tema relativo alla responsabilità dei soci di società di capitali in seguito all’estinzione della società. In particolare, il dettato civilistico all’art. 2495 c.c. prevede che, nel caso di estinzione della società, i soci rispondano in proprio se hanno riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione. La Suprema Corte, nel confermare un orientamento recente, ritiene che la limitazione della responsabilità non rappresenti una condizione per la successione del socio nei rapporti sostanziali e processuali dell’ente, con la conseguenza che, una volta estinta la società l’ente creditore può automaticamente azionare la pretesa nei confronti del socio senza necessità di notificare a quest’ultimo l’avviso di accertamento, essendo sufficiente la sola cartella di pagamento. Il socio, per esimersi da responsabilità, dovrà pertanto dimostrare di non aver ricevuto nulla in sede di bilancio di liquidazione. Viene altresì precisato che è irrilevante che il ruolo si sia formato in capo alla società o al socio e, nel caso in cui l’accertamento in capo alla società sia definitivo, il socio non potrà censurarne il merito.