argomento: News del mese - Diritto Tributario
Articoli Correlati: rinunce ai crediti - componente positivo - regime agevolato
Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposta ad interpello n. 745/2021), nel caso di società di navigazione le cui navi sono iscritte nel Registro Internazionale di cui al decreto-legge n. 457 del 1997 - e che pertanto beneficia del relativo regime fiscale agevolato secondo cui il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo - la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia a crediti è imponibile secondo le regole ordinarie e non può “beneficiare dell'agevolazione di cui al citato articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997 (i.e. concorso alla formazione del reddito nella misura del 20 per cento)”. Infatti, “la sopravvenienza derivante dallo stralcio dei crediti qui in esame […] non può essere inclusa tra i costi e le spese inerenti le attività agevolate, in quanto non strettamente connessa all'utilizzo delle navi ammesse al regime”, per cui detta sopravvenienza “costituisce per [la società] un componente positivo "generico", non riconducibile all'utilizzazione delle navi”.