Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - L’art. 72-quater l.f. non è applicabile al di fuori delle procedure concorsuali

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 novembre 2018, n. 29020, si sofferma sulle conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto di leasing nel caso di inadempimento dell’utilizzatore e, ferma la distinzione tra leasing “traslativo” e leasing di “godimento”, esclude che nella specie possa trovare applicazione l’art. 72-quater l.f., norma destinata ad operare esclusivamente nell’ambito delle procedure concorsuali. In particolare la Suprema Corte motiva l’assunto in base al rilievo che il tema della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, che qui viene in evidenza, trova la sua disciplina nell’interpretazione estensiva dell’art. 1526 c.c., senza necessità di doversi riferire al citato art. 72 l.f. Tuttavia la Suprema Corte appare in qualche modo superata, alla luce dell’art. 1, comma 138, della l. n. 124 del 2017, che nel dare una disciplina tipica alla figura del leasing ha tra l’altro introdotto una specifica regolamentazione dell’inadempimento dell’utilizzatore, valida sia per il caso del leasing “traslativo” sia per quello del leasing di “godimento”.