argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Tar Lazio, Roma, sez. II, nella sentenza del 12 maggio 2021, n. 5634 si è occupato della qualificazione sotto il profilo edilizio dei pergolati posti sui terrazzi. Il giudice amministrativo, nell’accogliere il ricorso presentato dal proprietario di un appartamento che chiedeva l’annullamento della determinazione dirigenziale emessa dal Municipio Roma I, con la quale l’ente aveva intimato la rimozione o demolizione di opere censurate come prive di titolo edilizio, ha affermato che il pergolato posto su un terrazzo, anche se in centro storico, deve essere considerato come un “arredo” non rendendosi, di conseguenza, necessario il permesso di costruire. In tal senso il Tar del Lazio ha condiviso la tesi della giurisprudenza prevalente secondo la quale le strutture esterne qualificabili come “pergolati” non necessitano di alcun titolo edilizio a motivo della loro funzione ornamentale e di migliore fruizione degli spazi aperti (Cons. Stato, Sez. VI, 22.08.2018, n. 5008, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 02.07.2018 n. 646; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II , 8.07.2020 , n. 851).