argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 22 marzo 2021, depositata in data 1° aprile 2021, n. 25072, è intervenuto in materia di contratti derivati, ribadendo che il mark to market esprime, in un determinato momento, il valore del contratto in base alla previsione degli andamenti futuri dei flussi finanziari e corrisponde al prezzo di mercato teorico che un terzo sarebbe disposto a sostenere per subentrare nel contratto. In quanto valore teorico, il mark to market assume rilievo in caso di risoluzione anticipata dell’interest rate swap, rappresentando il costo di estinzione del contratto. Il Tribunale ha, quindi, stabilito che tale elemento non è qualificabile come essenziale, ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., giacché esso rileva solo eventualmente. Da ultimo, il Tribunale ha chiarito che nel caso di contratti derivati rinegoziati incombe su parte attrice l’onere di provare che tali rapporti avevano finalità di copertura, atteso che l’ordinamento consente anche la conclusione di derivati per scopi speculativi.