argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 febbraio 2021, n. 4838, ha affermato che nel caso di conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente. La Suprema Corte ha inoltre precisato che nel caso in cui il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, l’altro non ha il diritto di avanzare pretese su tale saldo e va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto. Nel caso di specie, i fratelli eredi di un terzo fratello avevano richiesto la parte a loro spettante relativa al saldo del conto corrente del fratello defunto; tale rapporto era cointestato con la moglie, la quale argomentava che la somma presente sul conto corrente era stata generata prevalentemente da rimesse ricevute in suo favore, e pertanto contestava la richiesta dei fratelli.