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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 gennaio 2021, n. 3256, pronunciata in tema di non punibilità dei reati tributari per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., superando il precedente orientamento connotato da un sostanziale rigore e rigidità, non solo riconosce la sussistenza della detta causa di non punibilità, ma fornisce anche un significativo indice per il riconoscimento della presenza di tale beneficio. In particolare si afferma che: “una misura inferiore al 10 percento non si manifesta di tale rilievo da soverchiare ogni altra valutazione dei criteri indicati dallo stesso art. 131 bis c.p.”. In sostanza, secondo la Cassazione, fino a quando l’evasione fiscale riscontrata non supera il 10 percento della soglia di punibilità indicata dalla norma incriminatrice, il giudice non può far riferimento all’importo dell’imposta non pagata per escludere l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., dovendo procedere all’esame degli altri criteri indicati da tale disposizione ed, in particolare, la natura isolata o continuativa della condotta vietata.