Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

11/02/2021 - Indeducibile la perdita se l’impresa non ha esercitato il suo diritto per ragioni di opportunità

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata in data 19 gennaio 2021, n. 743, intervenuta sul tema della detraibilità delle perdite su crediti, ha affermato che la perdita su crediti è indebitamente detratta dal reddito d’impresa, se l’azione legale per il recupero non è stata intentata per motivi di mera opportunità. In particolare, la Corte ha osservato che, al di fuori dell’ipotesi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, «se il creditore rimane inerte nella titolarità del suo credito, non possono ritenersi esistenti elementi certi per configurare una perdita fiscalmente rilevante, tenuto conto che il fatto costitutivo del diritto alla deducibilità della perdita riguarda sia l’an, ossia il verificarsi della perdita dovuta all’inesigibilità del credito, sia il quantum, ossia l’entità della perdita. Ciò comporta che non si possa parlare di perdita su credito ai fini fiscali nelle ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto per esercitare il suo diritto di credito, avendo tenuto un comportamento remissivo e liberale».