argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Roma, con Ordinanza del 19 novembre 2018, ha ribadito che vi è un obbligo in capo alla banca di rendere il conto del proprio operato relativamente ai rapporti bancari oggetto di contestazione affermando che: «…il correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, atteso che procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 c.p.c. e ss. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto dell’altre, facendo conoscere il risultato della propria attività (Cass., Sez. I, sent. 23.07.2010, n, 17283). Occorre ancora chiarire, infine, rispetto alla contestazione della tardività della produzione documentale, che “in tema di rendimento dei conti” la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che, se la parte obbligata rende il conto solo in modo lacunoso e incompleto, inidoneo ad adempiere gli oneri a suo carico, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d’ufficio, in particolare con la consulenza contabile o il giuramento».