argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota del 26 novembre 2020, n. 1050, ha fornito i chiarimenti in ordine alla definizione del lavoratore notturno, con riferimento alla disciplina legislativa di cui al D. lgs. n. 66/2003 ed anche in riferimento all’ambito di intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva. Preliminarmente, l’INL ha ricordato alcune definizioni contenute nell’art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 66/2003, specificando che per “periodo notturno” si intende il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Ai fini della individuazione delle sette ore consecutive di lavoro si dovrà fare riferimento, pertanto, all’orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale: il periodo che rileva ai sensi del citato art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 66/2003, infatti, potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7).