Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/12/2020 - Chiarimenti in punto di “saldo zero”

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Sentenza depositata in data 29 ottobre 2020, n. 23852, ha ribadito che la proposizione in giudizio di contrapposte domande da parte della banca e del correntista impone ad entrambi l’onere di provare le operazioni dalle quali originerebbe il saldo. La Suprema Corte ha chiarito che, nel caso in cui manchi la prova sui movimenti del conto corrente occorsi nel periodo iniziale, da un lato la banca non può invocare l’addebito evidenziato nel primo degli estratti conto in atti, dall’altro il correntista non può chiedere il rigetto della domanda di pagamento dell’istituto. La ricostruzione del rapporto, perciò, andrà effettuata in base agli estratti conto prodotti e il saldo debitore iniziale del primo di essi andrà azzerato. In altri termini, il “saldo zero” si riferisce a quella domanda giudiziale, effettuata nell’ambito di una azione di riconoscimento del credito, nella quale si chiede all’organo giudicante l’azzeramento del saldo iniziale annotato nel primo estratto conto depositato agli atti, qualora esso sia negativo. Dall’azzeramento del saldo iniziale negativo, ne consegue la riduzione quantitativa del livello dell’esposizione del debitore.