Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/12/2020 - Associazione in partecipazione possibile anche senza divisione delle perdite

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 novembre 2020, n. 23273, ha affermato che l’esclusione di un associato – il quale fornisca apporto lavorativo – dalla divisione delle perdite ma non dal riparto degli utili configura un’associazione in partecipazione, essendo mantenuto il carattere aleatorio del contratto: nel caso di mancanza di utili, infatti, esso non percepisce compenso. Non viene integrata, invece, la fattispecie ex art 2549 c.c. in caso di commesse che operano all’interno del negozio dell’associante ma che non partecipano al rischio d’impresa. Nel caso de quo, una società veniva condannata al pagamento all’INPS dei contributi da lavoro subordinato per le commesse di un negozio monomarca. La Suprema Corte ha sottolineato come il riparto del passivo, benché previsto dall’art. 2553 c.c., non sia imprescindibile e possa essere derogato, a patto che resti la divisione degli utili. Ciò che fa propendere per la condanna al pagamento e la conseguente mancanza di un’associazione in partecipazioni è l’assenza di un qualsivoglia rischio d’impresa, sintomo di un vero e proprio rapporto subordinato.