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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 ottobre 2020, n. 22629, ha affermato che il beneficio d’escussione ex art. 2304 c.c. risulta efficace soltanto nella fase esecutiva: rimane ferma la possibilità per il creditore sociale di agire in sede di cognizione al fine di ottenere uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio. Ciò, infatti, risulta propedeutico all’iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo o all’immediata azione nel caso in cui il patrimonio sociale sia risultato incapiente o non sufficiente al soddisfacimento del credito vantato. La Suprema Corte ha affermato, trattando della società in accomandita semplice, come la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario riguarda tutte le obbligazioni contrattuali assunte in nome e per conto della società, anche nel caso in cui il soggetto che abbia stipulato il contratto con il terzo sia differente.