argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Appello di Milano, con Sentenza del 28 luglio 2020, n. 2003, è intervenuta in tema di nullità del contratto interest rate swap, stabilendo che non sussiste nullità per effetto della mancata esplicitazione del valore iniziale cd. mark to market, ovvero per la circostanza che tale valore fosse negativo per l’investitore. La Corte ha infatti chiarito che il mark to market non è l’oggetto del contratto, giacché l’oggetto sono le reciproche obbligazioni delle due parti di pagare l’una all’altra il differenziale fra due somme. Quanto al mark to market negativo, tale circostanza è del tutto irrilevante, in considerazione del fatto che un contratto derivato stipulato con finalità di copertura deve necessariamente prevedere un costo a carico del cliente.