Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/11/2020 - Convertito in legge il Decreto agosto: novità sugli ammortamenti

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 la Legge n. 126/2020 di conversione del d.l. n. 34/2020 (Decreto Agosto). Il testo riporta una serie di novità a partire dalla possibilità per i soggetti OIC adopter di sospendere l’imputazione delle quote di ammortamento afferenti all’esercizio 2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 2 c.c. In particolare, vi è la facoltà di non imputare, in tutto o in parte, le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali per l’esercizio 2020, rinviandole nel Conto Economico dell’esercizio successivo. Il testo letterale della norma non indica se la percentuale di ammortamento da imputare all’esercizio 2020 debba essere la medesima per ogni bene, ovvero per ogni categoria omogenea o si possa optare per percentuali differenti. Tale provvedimento potrà essere prorogato con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i soggetti che ne usufruiranno dovranno destinare una riserva di utili, ovvero - se insufficienti - parte del patrimonio netto o degli utili degli esercizi futuri, a riserva indisponibile per le quote non imputate. Tale vincolo possiede natura contabile: l’importo della riserva indisponibile andrà progressivamente ridotto al termine dei piani di ammortamento. Per ciò che concerne l’informativa, la disciplina in esame prevede che la Nota Integrativa indichi le ragioni della deroga, dell’iscrizione e dell’importo della riserva indisponibile, fornendo anche l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Sotto il profilo fiscale, invece, la norma rappresenta una deroga all’art. 109, comma 4 Tuir: è stata sancita, infatti, la deducibilità delle quote di ammortamento non imputate al Conto Economico. Da un punto di vista sistemico la deducibilità degli ammortamenti non imputati al Conto Economico è garantita dell’art. 109, comma 4, lettera b) Tuir. Tale deducibilità è confermata anche per quanto riguarda l’Irap.