Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/11/2020 - Responsabilità ex articolo 2497 c.c.: è necessaria la prova della lesione patrimoniale della controllata

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Appello di Napoli, con Sentenza dell’8 giugno 2020, n. 2035, ha affermato che il presupposto della responsabilità per illecito esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c., è la dimostrazione di un’errata gestione societaria e del conseguente danno patrimoniale per la società controllata; tale danneggiamento non può essere compensato o eliminato da differenti vantaggi. Nel caso de quo, il curatore di una società fallita agiva in giudizio nei confronti di una società e dei suoi soci, rei di aver svolto di fatto attività di direzione e coordinamento nei confronti della società attrice e di aver provocato il fallimento della medesima. La domanda della curatela veniva accolta in primo grado. La Corte di Appello di Napoli – ribaltando la sentenza del giudice di prime cure – ha evidenziato come non sia stata data in giudizio la dimostrazione dell’influenza delle scelte adottate dalla società controllante sulla controllata, nonché della riduzione della garanzia patrimoniale di quest’ultima. L’art. 2497 c.c., infatti, ha lo scopo di preservare gli interessi dei soci di minoranza e dei creditori della società eterodiretta danneggiata da un abuso di direzione unitaria, ricomprendendo quindi anche la lesione del patrimonio di una società controllata. La violazione dei principi di corretta gestione è sanzionabile non solo per la holding e i suoi amministratori che esercitano attività di direzione e coordinamento, ma per chiunque abbia preso consapevolmente parte al fatto lesivo nei limiti del vantaggio conseguito. Tale responsabilità si configura solo nel caso in cui sia rilevabile un danno, il quale deve derivare dal risultato complessivo dell’attività della controllante e non da un atto isolatamente considerato. La Corte di Appello di Napoli ha stabilito, quindi, come per l’affermazione della responsabilità ex art. 2497 c.c. sia necessaria la prova della diretta incidenza causale che le scelte e le decisioni gestorie adottate dalla società dominante hanno avuto sulla gestione societaria ed imprenditoriale di quella dominata, e dell’effetto depauperativo che la loro attuazione ha prodotto nei confronti della generica garanzia patrimoniale di quest’ultima.