argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata in data 28 settembre 2020, n. 20380, ha ribadito che la crisi aziendale, dovuta ad una sfavorevole congiuntura economica del tutto esterna al contribuente, con conseguente carenza di liquidità e impossibilità di assolvere all’obbligazione tributaria, non è di per sé sufficiente a integrare una causa di forza maggiore ex art. 6, comma 5, D.lgs. 472/1997 ed evitare il pagamento delle sanzioni per l’omesso versamento di tributi. I giudici di legittimità hanno precisato che la nozione di forza maggiore deve essere intesa nel senso di circostanze anormali ed imprevedibili o improbabili (elemento oggettivo), indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate con l’adozione di tutte le precauzioni del caso senza incorrere in sacrifici eccessivi (elemento soggettivo).