argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.323 pubblicata in data 8 settembre 2020, torna a pronunciarsi sul regime fiscale dei contratti derivati per le microimprese di cui all’art. 2435 ter c.c. L’Ente, fugando ogni dubbio in merito ai componenti positivi da valutazione, afferma che per le microimprese non si determina alcun componente di reddito da valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio, fermo restando il concorso alla formazione del reddito in sede di realizzo pari alla differenza tra il corrispettivo incassato ed il valore fiscale del derivato. Viene poi precisato che, in relazione ai componenti negativi che alimentano l’eventuale fondo di cui al paragrafo 22 dell’OIC 31, si è in presenza di componenti di reddito la cui classificazione fiscale è riconducibile agli accantonamenti di cui al comma 4 dell’art. 107 del TUIR.