Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Nuova versione del documento del CNDCEC in tema di relazione unitaria sindaci-revisori.

argomento: News del mese - Economia Aziendale

Articoli Correlati: relazione unitaria - sindaco - revisore legale dei conti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella versione aggiornata del documento riguardante la redazione della relazione unitaria dei sindaci-revisori dell’anno 2019, pubblicata nel mese di giugno 2020, ha chiaramente esplicitato il differente ruolo che l’organo di controllo ed il revisore svolgono nell’ambito della crisi generata dal COVID-19. Il tema della continuità aziendale deve essere riportato da entrambi all’interno della propria relazione, ma sotto diverse prospettive: il revisore, infatti, si occupa della continuità quale presupposto essenziale per la redazione del bilancio, mentre il sindaco non deve limitarsi ad una visione meramente contabile, ma ha il compito di valutare gli assetti organizzativi predisposti dagli amministratori per una tempestiva rilevazione della crisi. Il revisore, applicando la deroga ex art. 7 d.l. 23/2020, non mette in discussione il principio della continuità per la redazione del bilancio anche in presenza di dubbi generati dalla crisi sanitaria; il sindaco, invece, deve valutare la continuità sotto il profilo aziendalistico, in primo luogo cercando di comprendere se vi sia equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, e in secondo luogo approfondendo i risvolti attuali e prospettici della pandemia, nonché le azioni attuate dagli amministratori. Inoltre, i sindaci, nella parte “B” della relazione unitaria, dovranno riferire in merito ai flussi informativi acquisiti dall’organo amministrativo sugli impatti del COVID-19, sulle incertezze generate e sui piani predisposti. Con particolare riferimento alla revisione, nella nuova versione del documento è stato aggiunto un paragrafo specifico riguardante gli impatti dell’emergenza sanitaria sull’opinion al bilancio 2019; devono essere, inoltre, analizzati i possibili impatti della deroga al presupposto della continuità aziendale, considerando anche quanto previsto nel documento interpretativo OIC n. 6. In conclusione, il revisore deve aggiungere alla propria relazione: i) un richiamo all’informativa resa dagli amministratori nella Nota integrativa in merito alla continuità aziendale e all’eventuale deroga; ii) un paragrafo relativo ad altri aspetti nel quale deve riferire di non aver tenuto conto dei fatti successivi al 31 dicembre 2019.