Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Leasing: per il rilascio dell’immobile è sufficiente l’allegazione dell’inadempimento

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 2 luglio 2020, n. 40412, ha affermato che la società di leasing, al fine di ottenere la condanna al rilascio dell’immobile, ha soltanto il dovere di allegare l’inadempimento del conduttore, spettando a quest’ultimo – anche in caso di contumacia – l’onere di costituirsi in giudizio e dimostrare eventuali fatti estintivi o impeditivi. Nel caso de quo, una società di leasing depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per il rilascio dell’immobile oggetto del contratto; il giudice accertava il regolare perfezionamento del contratto medesimo, nonché la morosità del conduttore attraverso l’estratto conto di rapporto e la lettera di risoluzione con ricevuta di ritorno. Il Tribunale di Milano ha sottolineato come «il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell’onere di provare l’eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010)», a nulla rilevando la contumacia della parte resistente poiché «[…] non costituendosi in giudizio e tenendo un comportamento passivo, non ha ottemperato al disposto di cui all’art. 2697 c.c. non dando prova dell’avvenuto pagamento dei canoni alle scadenze previste per cui l’inadempimento deve ritenersi accertato». Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha stabilito il rilascio dell’immobile poiché «la morosità della convenuta ha, pertanto, determinato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. per effetto della rituale comunicazione inviata all’utilizzatrice dell’intenzione della concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa: a ciò consegue l’obbligo di restituzione del bene, ai sensi della previsione della clausola n. 11 delle condizioni generali, essendo venuto meno il titolo che legittimava la detenzione […]».