Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - Sulla responsabilità penale del collegio sindacale nel reato di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 23 giugno 2020 (ud. 26 febbraio 2020) n. 19091 ha precisato come, a norma dell’art. 149 t.u.f., il collegio sindacale, all’interno delle società quotate, «non sia più titolare di una funzione di verifica ex post su singoli atti, quanto piuttosto di un controllo complessivo ex ante sulle procedure aziendali e sulla relativa adeguatezza. Si osserva quindi, alla luce delle norme citate, come l’organo di cui si tratta sia tenuto alla verifica della coerenza delle procedure aziendali rispetto alle dimensioni dell’impresa e alle caratteristiche dell’attività espletata; per quanto attiene agli assetti amministrativi e contabili, il vaglio dovrebbe avere ad oggetto l’idoneità del sistema predisposto a rappresentare adeguatamente i fatti di gestione, mediante la loro compiuta e corretta rilevazione nella contabilità e nel bilancio, e ad individuare tempestivamente eventuali criticità. Si tratta, pertanto, di un controllo definito quale "sintetico" e "complessivo" sugli assetti amministrativi e contabili». In particolare, la Corte Suprema ha chiarito che, pur non competendo ai sindaci delle società quotate un puntuale controllo di corretta rilevazione dei fatti di gestione all’interno delle scritture contabili, «non può tuttavia escludersi la verifica in ordine alla rappresentazione nei bilanci dei fatti di cui l’organo sia venuto a conoscenza nell’espletamento delle attività di controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e sull’adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili».