argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Appello di Trieste, con Sentenza del 25 marzo 2020, pubblicata in data 28 maggio 2020, n.227, è intervenuta in materia di swaps, ricordando che l’andamento svantaggioso per l’investitore verificatosi successivamente alla stipula del contratto è irrilevante per la sua validità. Per contro, il rapporto è da ritenersi affetto da nullità nel caso in cui, in una valutazione ex ante, vi sia uno squilibrio fra le prestazioni consistenti nei reciproci pagamenti tale da eliminare l’alea bilaterale. In tale prospettiva assume rilevanza il mark to market, giacché rappresenta il valore del derivato ad una certa data ed è pari al valore attuale del differenziale dei flussi finanziari che le parti si scambieranno nel corso del rapporto.