argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la Risposta ad Interpello n.135, pubblicata in data 20 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che il possesso di azioni proprie da parte della società scambiata non rileva ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n.1 c.c. da parte della società conferitaria sulla società scambiata medesima, che costituisce il presupposto per l’applicabilità del regime fiscale di “realizzo controllato” sugli scambi di partecipazioni mediante permuta, di cui all’art. 177, comma 2 del TUIR. Il regime di “realizzo controllato” non è pertanto fruibile laddove la conferitaria detenga già una partecipazione di controllo nella società conferita, alla quale verrebbero ad aggiungersi le nuove partecipazioni conferite, salva la neutralità degli incrementi operati in virtù di un obbligo legale o vincolo statutario.