Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - Forma scritta a pena di nullità.

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 marzo 2020, n. 7093, ha precisato che: «secondo la giurisprudenza di questa Corte […] l’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti quadro, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è, invece, soggetta a requisiti formali, salvo che lo stesso contratto quadro li preveda anche per quelli». Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato che l’art. 60 del Regolamento Consob n. 11522/98, che impone alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini relativi alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, rappresenta uno strumento volto a garantire agli intermediari l’esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere, ma non impone, in mancanza di specifica previsione, un requisito di forma degli ordini suddetti, non trovando così applicazione la preclusione di cui all’art. 2725 c.c.