Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - La proroga dei termini per la fruizione del congedo straordinario.

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con il messaggio 16 aprile 2020 n. 1648, l’INPS ha ricordato che l’art. 23 del d.l. n. 18/2020 ha previsto la possibilità di fruire, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e dei lavoratori autonomi, del congedo straordinario per emergenza Covid-19 a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020, data in seguito prorogata al 13 aprile con D.P.C.M. del 1° aprile 2020. Tenuto conto che il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ha previsto la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni del predetto congedo.