Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - Decreto Liquidità: al finanziamento soci non si applica la postergazione

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Decreto Legge 23/2020 (Decreto Liquidità) ha stabilito all’art. 8 che i finanziamenti erogati dai soci alle imprese tra la data del 9 aprile 2020 e la fine del medesimo anno, non saranno assoggettati alla disciplina ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Il primo articolo citato prescrive la postergazione dei finanziamenti soci rispetto agli altri crediti sociali, e la restituzione dei medesimi nel caso siano stati rimborsati nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, tale disciplina risulta estensibile anche alle società per azioni assimilabili, per dimensioni e rapporto tra i soci, ad una società a responsabilità limitata (Sentenza n. 14056/2015 e 16291/2018). L’articolo 2497-quinquies c.c., invece, stabilisce l’applicabilità del principio di postergazione anche per i finanziamenti di soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti ai medesimi sottoposti. La ratio della norma contenuta nel d.l. 23/2020 è quella di incentivare il coinvolgimento dei soci in un momento di congiuntura economica negativa. Di conseguenza, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria della società, il rimborso dei finanziamenti dei soci erogati nel periodo sopra indicato non è postergato rispetto agli altri creditori. In ogni caso, la disciplina dell’articolo 2467 c.c. subirà una parziale modifica con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, ovvero l’eliminazione dell’obbligo di restituzione per quelli rimborsati nell’anno antecedente il fallimento.