<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Accertamento: le associazioni temporanee d’impresa non sono soggetti passivi d’imposta.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.5751 del 3 marzo 2020, è nuovamente intervenuta sulla questione relativa alle Associazioni Temporanee d’Impresa confermando che queste ultime non sono soggetti passivi di imposta e di conseguenza l’accertamento è nullo se non viene notificato a tutte le società che la compongono. Per gli Ermellini, “si tratta quindi di un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d’imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, Cass., 26 febbraio 2016, n. 3808). Il proprium dell’istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell’affare. La costituzione dell’A.T.I è affidata a un contratto associativo (così Cass. n. 15129 del 2015) volto a realizzare un’aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un’entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in termini, Cass. n. 24883 del 2015)”. Per tali principi i giudici della Suprema Corte hanno confermato la decisione della CTR che ha escluso la soggettività passiva dell’ATI “e conseguentemente annullato l’atto impugnato, dovendo l’Amministrazione finanziaria notificare autonomi e distinti atti impositivi nei confronti di ciascuna delle imprese costituenti l’ATI”.