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Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 4 febbraio 2020, ha affermato che la sentenza di mero accertamento di un credito non costituisce valido titolo per l’esecuzione forzata, in quanto non ha natura di condanna e, quindi, è inidonea ad essere utilizzata quale titolo esecutivo. Nel caso di specie, il Tribunale è stato chiamato ad esprimersi in merito alla richiesta presentata da parte del correntista alla propria banca volta ad ottenere l’accredito delle somme indebitamente incamerate dalla banca stessa. Tale richiesta veniva presentata a seguito di emissione della sentenza di mero accertamento di saldo attivo di conto corrente, sentenza che tuttavia non conteneva alcuna domanda di pagamento, cui non era stato dato riscontro dalla banca medesima. Pertanto, esaminando il caso de quo, il Tribunale di Torino ha chiarito che la predetta sentenza di accertamento non costituiva titolo per l’esecuzione forzata e ha emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo quale titolo giudiziale di condanna al pagamento.