Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Il mutuo ipotecario ordinario non può trasformarsi in mutuo fondiario

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 febbraio 2020, n. 3024, ha affermato che un mutuo ipotecario ordinario non può, nel corso della sua durata, trasformarsi in un mutuo fondiario ex art. 38 ss. t.u.b. In particolare, l’art. 38 t.u.b., stabilisce che «Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti». Un’operazione di finanziamento per essere qualificata di credito fondiario deve possedere i requisiti sopra riportati, consentendo così alla stessa di usufruire della disciplina prevista dagli artt. 39 s.s. t.u.b. Il mutuo fondiario è caratterizzato da requisiti identificativi differenti rispetto a quelli del mutuo ordinario e non consente a quest’ultimo di tramutare nel corso del tempo in mutuo fondiario.