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Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 30 gennaio 2020, a seguito di interpello n. 18/2020, ha evidenziato – in ordine al tema della cessione del credito d’imposta da imposte anticipate (DTA) – che lo stesso può essere utilizzato senza applicazione di limiti di importo o, alternativamente, può essere ceduto al valore e il restante (eventuale) credito residuale, al netto delle compensazioni, può essere chiesto a rimborso. Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha altresì specificato che, se a seguito della trasformazione residuassero delle imposte da versare, il contribuente può alternativamente utilizzare il credito in compensazione orizzontale oppure cederlo ad altra società dello stesso gruppo.