Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - Integra il reato di concorrenza sleale parassitaria l’imitazione delle iniziative dei competitor e la vendita sottocosto in posizione dominante

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 febbraio 2020, n. 2980, ha affermato che configura il reato di concorrenza sleale parassitaria l’imitazione delle iniziative imprenditoriali più rilevanti dei competitor; può rappresentare un’eccezione la vendita sottocosto se non integra un illecito antitrust, ovvero se non è realizzata da una società operante in posizione dominante sul mercato al fine di escludere i propri concorrenti. Nel caso de quo, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una società per concorrenza sleale parassitaria e vendita sottocosto: nel primo caso, infatti, l’ipotesi prevista dall’art. 2598, n. 3 c.c. – consistente in un continuo copiare le iniziative dei concorrenti nel momento della loro ideazione – non è stata rilevata. Anche per la seconda fattispecie incriminata, la Corte di Cassazione ha optato per l’assoluzione, non operando la società rivale in posizione dominante ed avendo la medesima sostenuto costi inferiori a quelli contestati.