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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 febbraio 2020, n. 4498, ha accolto il ricorso presentato dalla Camera di Commercio di Foggia, affermando che quest’ultima può sanzionare il sindaco che non provvede alla registrazione, presso il Registro delle Imprese, della cessazione dall’incarico dell’amministratore entro il termine di trenta giorni. La decisione della Suprema Corte si fonda sull’interpretazione degli artt. 2630 e 2383 c.c. In particolare, quest’ultimo prevede che gli amministratori nominati dall’assemblea possano rimanere in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadano automaticamente alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio. Gli amministratori sono in ogni caso rieleggibili, salva diversa disposizione statutaria. La loro cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto non appena il consiglio di amministrazione sia stato ricostituito. Inoltre, la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel Registro delle imprese entro trenta giorni a cura dei sindaci. Ne consegue che ogni amministratore cessa dall’incarico e può essere rieletto e la delibera di nomina e la delibera di rielezione dell’amministratore presentano medesimo contenuto ed effetti giuridici, l’unica differenza risiede nella circostanza che la rielezione riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova. La cessazione dell’amministratore dall’ufficio, benché rieletto, comporta quindi l’obbligo per il collegio sindacale di iscrivere – ai fini dell’opponibilità a terzi – la notizia nel registro delle imprese entro il termine di trenta giorni.